01/06/11

Lo Statuto della Associazione Culturale Galleria_Studio 44

Lo Statuto
 ARTICOLO 1

COSTITUZIONE
L’anno duemilacinque, il giorno trenta del mese di agosto in Genova Vico Colalanza 12 rosso su iniziativa di Michael Blumel, Federico Bruno, Massimo Palazzi, Piero Rivioli e Hans Schwendener, si costituisce un’associazione culturale senza fini di lucro denominata GALLERIA_STUDIO 44.

ARTICOLO 2

LA SEDE
L’Associazione ha sede in Genova in Vico Colalanza 12 rosso, ma qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, può costituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro. Potrà tuttavia eventualmente esercitare attività commerciale in misura non prevalente secondo le disposizioni della normativa fiscale. La libera circolazione e trasmissione del pensiero, che si concretizza nelle varie forme dell’espressione umana, nel più assoluto rispetto della libertà e della dignità di ognuno, è lo scopo dell'Associazione.
Più in dettaglio l’Associazione si prefigge di:
Promuovere attività culturali tramite tutte le forme artistiche ed espressive.
Promuovere attività rivolte alla comunità che abbiano ricadute in termini sociali sul territorio.
Promuovere attività d’informazione, editoria, nuove tecnologie e comunicazione telematica come strumenti di crescita culturale e sociale.
Promuovere attività educative e didattiche rivolte alla comunità.
Promuovere attività di formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado.
Promuovere attività di espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita sociale.

A tal fine, l’Associazione raccoglie, organizza e rende disponibili dati, favorisce ovunque e comunque sia possibile i progetti personali dei soci, favorendone la realizzazione e promozione attraverso l’organizzazione di eventi, quali convegni, mostre, dibattiti, incontri, corsi e quant’altro utile a stimolare l’interesse e l’attenzione pubblica; lavora per un costante sviluppo della socialità e della partecipazione e intende contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci come dell’intera comunità, realizzando e sostenendo attività e servizi anche in collaborazione con enti pubblici e privati.


ARTICOLO 4

I SOCI
Il numero di Soci è illimitato; può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, abbia compiuto i quattordici anni di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, di sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
Sono soci Fondatori tutte le persone fisiche o giuridiche che siano state firmatarie di questo statuto all’atto della costituzione.
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche che siano state ammesse all’Associazione secondo la procedura stabilita in questo Statuto.
Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che siano state ammesse all’Associazione secondo le procedure stabilite in questo Statuto.
I Soci hanno titolo per la partecipazione all’attività sociale


ARTICOLO 5

ACQUISIZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO
Ogni domanda di ammissione all’Associazione come Socio Ordinario dovrà essere redatta per iscritto ed indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione. Essa dovrà indicare l’identità, luogo e data di nascita, l’indirizzo del richiedente e contenere l’espresso impegno a sottoscrivere e rispettare tutte le norme contenute nel presente Statuto; essa dovrà inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
L’Acquisizione della qualità di Socio decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del consiglio Direttivo e dal versamento della quota associativa per l’anno di riferimento così come stabilita da delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riserva di convalidare o respingere a suo insindacabile parere la richiesta di iscrizione.
Ad ogni Socio verrà rilasciata una tessera valida per l'anno di riferimento.


ARTICOLO 6

ACQUISIZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO SOSTENITORE
Ogni domanda di ammissione all’Associazione come Socio Sostenitore dovrà essere redatta per iscritto e indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
Essa dovrà indicare l’identità, luogo e data di nascita, l’indirizzo del richiedente e contenere l’espresso impegno a sottoscrivere e rispettare tutte le norme contenute nel presente Statuto; essa dovrà inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
L’Acquisizione della qualità di Socio decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e dal versamento della quota associativa per l’anno di riferimento così come stabilita da delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riserva di convalidare o respingere a suo insindacabile parere la richiesta di iscrizione.
I dati personali relativi ai Soci sono custoditi nel rispetto della legge vigente e vengono utilizzati esclusivamente per la gestione e l’organizzazione dell’Associazione.


ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Ogni associato può recedere dall’Associazione informando a tal fine per iscritto il Consiglio Direttivo. La rinuncia ha effetto immediato ma il socio è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo ha il potere di escludere dall’Associazione ogni Socio che non presenti più i requisiti richiesti per l’ammissione, o che si sia reso moroso nel pagamento della quota associativa o che abbia contravvenuto agli obblighi statutari o ai regolamenti vigenti. Il Consiglio Direttivo delibera in tal caso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Nel caso di contravvenzioni alla Statuto, il Consiglio Direttivo può assegnare un termine non superiore ai cinque giorni per porre rimedio alla contestate inadempienza.
L’esclusione diviene automatica se in tale termine, decorrente dall’avvio della relativa intimazione da parte del Consiglio Direttivo, non viene posto rimedio all’inadempienza.
Avverso l’esclusione comminata dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea in seduta straordinaria inviato al Presidente entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esclusione.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata al più presto e decide con le modalità all’art. 13.

Occorre inserire una clausola sull’intrasmissibilità della quota (salvo mortis causa) e sulla sua non rivalutabilità (cfr. D.Legs 460/97)


ARTICOLO 8

ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’associazione
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e due Consiglieri.


ARTICOLO 9

L’ASSEMBLEA
Partecipano all'Assemblea tutti i Soci Fondatori e Ordinari che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa sono in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria, ed è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento dal Vice Presidente, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno ed è da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima o da inviare ad ogni Socio almeno quindici giorni prima. (non metterei un’alternativa, deciderei per l’affissione o per l’invio)


ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono regolarmente costituite alla presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione invece l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
La delibera di scioglimento dell’Associazione può essere assunta solo se sono presenti e votano favorevolmente almeno i 2/3 dei Soci Fondatori e Ordinari.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.


ARTICOLO 11

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne fa richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.
L'Assemblea nomina gli scrutatori, decide in ordine all'apertura e chiusura delle urne.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero di schede valide, nulle e bianche, ed i voti attenuti dai Soci.
Delle delibere assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e lì resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'Associazione per almeno 15 giorni dopo l’assemblea stessa.


ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente una volta all'anno, nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile per:
Approvare il rendiconto economico e finanziario.
Approvare le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione.
Eleggere il Consiglio Direttivo.
Modificare lo Statuto Sociale.
Autorizzare il legale rappresentante a compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai Soci in merito alla loro esclusione dall’Associazione.


ARTICOLO 13

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.  L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.


ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione. E’ composto da cinque membri scelti tra i Soci Ordinari e/o Fondatori e dura in carica tre anni sino all’approvazione del bilancio; i suoi membri solo rieleggibili.
In caso di decadenza della maggioranza dei suoi componenti, tutto il Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.
Il consigliere che non partecipi a tre sedute di Consiglio senza giustificato motivo decade automaticamente.
Nei casi di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio, questi provvederà entro 30 giorni alla cooptazione dei Consiglieri provvisori che rimarranno in carica fino alla convocazione dell’Assemblea ordinaria annuale, entro il mese di aprile, per l’elezione dei Consiglieri da sostituire.


ARTICOLO 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo può deliberare le modalità di riunione anche in base alle necessità del momento elle esigenze dei membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce comunque almeno una volta al mese, in un giorno stabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre membri o su convocazione del Presidente.
In ogni caso il Presidente, previo consenso degli altri Consiglieri può procedere, nel rispetto dei criteri di maggioranza di cui al presente articolo, con riunioni virtuali attraverso scambio di posta elettronica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno la metà dei consiglieri.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto richieda una maggioranza più alta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe all’interno del Consiglio Direttivo. E’ ammessa la comunicazione per posta elettronica quale strumento di incontro.
Delle deliberazioni del Consiglio va redatto verbale da annotare su apposito registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.


ARTICOLO 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto conferiscono all’Assemblea o al Presidente.
E’ sua facoltà redigere regolamenti per disciplinare l’attività dell’Associazione, che dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Soci per l’approvazione
Nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Predispone i bilanci preventivi e consultivi
Predispone la definizione e l’attuazione del programma di attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Delibera in merito all’ammissione di nuovi Soci e alle azioni disciplinari nei confronti degli stessi.
Valuta e propone all’Assemblea modifiche da apportare allo Statuto Sociale.
Determina le quote associative, gli eventuali contributi straordinari dei Soci e le quote di contribuzione dei Soci Sostenitori.
Stabilisce la formazione di comitati con compiti di ricerca e/o studio su particolari temi di interesse generale nonché per la pianificazione, organizzazione e gestione di progetti e iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari.
Designa i rappresentanti dell’Associazione all’interno o presso organismi e comitati pubblici o privati.
Il Consiglio Direttivo può conferire ad uno o più Soci specifiche deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi.


ARTICOLO 17

IL PRESIDENTE
IL Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Assicura l’unità, la continuità e il coordinamento delle funzioni di governo secondo le linee determinate dall’Assemblea ed, in particolare, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stendendo l’ordine del giorno.
Può conferire deleghe e procure speciali.
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In assenza di questi dal Consigliere più anziano di età.


ARTICOLO 18

IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni; può avere deleghe particolari deliberate dal Consiglio Direttivo. Rimane in carica tre anni.
In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce.


ARTICOLO 19

IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. A lui è affidata la contabilità dell’Associazione e i relativi adempimenti fiscali, nonché la gestione dei rapporti amministrativi con gli associati.


ARTICOLO 20

I CONSIGLIERI
I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo. Ricevono su mandato del consiglio stesso deleghe particolari inerenti l’organizzazione e la gestione dell’Associazione. Rimangono in carica tre anni.


ARTICOLO 21

IL BILANCIO
Sono fonti di finanziamento dell’Associazione:
Le quote associative annuali dei Soci.
I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio.
I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti.
Contributi pubblici.
Donazioni e sponsorizzazioni di privati.
Ogni altra entrata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto dell’esercizio e di previsione di quello successivo. Il rendiconto sarà predisposto seguendo il criterio di cassa salvo che per i beni ammortizzabili che concorreranno al risultato economico con il


ARTICOLO 22

UTILI ED AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.


ARTICOLO 23

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


ARTICOLO 24

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre ai casi previsti dalla legge, l’associazione può sciogliersi per delibera dell’Assemblea che in tal caso provvederà se necessario a designare uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.


Genova, li 30 agosto 2005     Michael Blumel     Federico Bruno     Massimo Palazzi       Piero Rivioli      Hans H. Schwendener